Entrare in Italia

Per sapere se avete bisogno del visto per entrare in Italia visitate il sito “Il visto per l’Italia”.
Dopo aver cliccato sulla domanda ‘Lei ha bisogno del visto?’, indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, potrete verificare se avete bisogno di ottenere un visto per entrare in Italia. Per ogni tipologia di visto troverete anche le indicazioni utili sulla documentazione da presentare.

La domanda di visto deve essere presentata all’ufficio visti dell’Ambasciata o Consolato italiano del vostro luogo di stabile residenza. Collegandovi al sito “Il visto per l’Italia” potete trovare i recapiti della sede in cui dovete presentare la richiesta di visto. Basta selezionare il Paese dove risiedete e cliccare sul tasto “Conferma”.

Per ulteriori informazioni visitate anche la pagina Competenza al rilascio del visto.
Qui trovate l’elenco delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero

La persona che deve presentare la domanda di visto per l’Italia è il cittadino straniero. La domanda di visto deve essere presentata all’ufficio visti dell’Ambasciata o Consolato italiano competente per il luogo di stabile residenza del cittadino straniero. Collegandovi al Database Visti “Il visto per l’Italia” potete trovare i recapiti della sede in cui dovrà presentare la richiesta di visto. Basta selezionare il Paese dove risiedete e cliccare sul tasto “Conferma”.

Per maggiori informazioni potete consultare la pagina Procedura rilascio visti.
Qui trovate l’elenco delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero

Visitate il sito sito “Il visto per l’Italia” Dopo aver cliccato sulla domanda ‘Lei ha bisogno del visto?’, indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, per ogni tipologia di visto troverete anche le indicazioni sulla documentazione da presentare. Oltre alla documentazione indicata, l’Ufficio visti può sempre richiedere ulteriori documenti in relazione alla domanda di visto. Vi consigliamo di rivolgervi direttamente all’Ufficio visti competente.Qui trovate l’elenco delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero

L’importo che dovete versare agli uffici visti al momento della presentazione di una domanda di visto è indicato alla pagina Costi del visto.

I tempi previsti dalla normativa variano a seconda del tipo di visto. Per i visti Schengen (cioè per brevi soggiorni) occorrono 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 60 giorni. (art. 23 del codice visti ).Per i visti nazionali (cioè per lunghi soggiorni), se l’istanza è valutata ricevibile e dopo gli accertamenti previsti, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg. per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).

Per maggiori informazioni visitate la pagina Termini rilascio visti

In ogni visto di ingresso sono espressi due valori temporali:

  • La durata è il periodo effettivo di soggiorno massimo consentito;
  • La validità è il tempo all’interno del quale il visto può essere fruito.

La validità di un visto è generalmente maggiore della sua durata; stabilisce a partire da quale e fino a quale giorno il visto può essere fruito. Il visto scade l’ultimo giorno indicato dalla validità ed entro tale data lo straniero deve lasciare lo spazio Schengen, altrimenti il suo soggiorno diventa irregolare.

Ad esempio, se un visto Schengen ha una durata di 30 giorni e una validità di 90 giorni da oggi significa che posso utilizzarlo in qualsiasi momento dei prossimi tre mesi per entrare nello spazio Schengen per un massimo di 30 giorni.

Per maggiori informazioni visitate la sezione Ingresso e soggiorno per l’Italia

I visti, sia quelli per breve soggiorno che quelli per lungo soggiorno, possono essere rilasciati per uno, due o molteplici ingressi.
Il numero di ingressi è indicato sul visto, scrivendo 01 o 02 nel caso di uno o due ingressi, e l’abbreviazione MULT nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi. Quando gli ingressi sono più di uno, il titolare del visto è autorizzato a soggiornare per un periodo o somma di periodi la cui durata totale non deve essere superiore al periodo di soggiorno concesso dal visto, a decorrere dalla data del primo ingresso in area Schengen.
E’ prevista la possibilità di rilascio di un visto per ingressi multipli con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni ma solo con riferimento al visto Schengen uniforme e solo in casi eccezionali. Devono comunque ricorrere le condizioni riportate all’art. 24, comma 2 del Codice dei visti.Per ulteriori informazioni visitate la pagina Condizioni di ingresso in Italia.

Per controllare lo stato della vostra richiesta di visto, potete rivolgervi all’ufficio visti del consolato dove è stata presentata la domanda di visto.

Qui trovate l’elenco delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero

Se avete un visto per breve soggiorno (visto Schengen uniforme) potete trattenervi in Italia o in uno dei Paesi Schengen per un periodo di tempo non superiore alla durata del soggiorno prevista dal visto, salvo nei casi di impossibilità di uscita o altri casi particolari, adeguatamente motivati (ad es., nel caso del visto per affari, prolungamento delle trattative di affari, contatti con fornitori, ecc).
In questi casi, l’autorità competente a decidere sulla richiesta di proroga del soggiorno è la Questura di zona.
Se avete un visto nazionale (cioè di lunga durata), il visto rappresenta solo l’autorizzazione all’ingresso in Italia. Una volta attraversata la frontiera esterna va richiesto il permesso di soggiorno che è l’unico documento che vi permette di soggiornare legalmente in Italia.Per sapere come fare a richiederlo e per sapere se si può prorogare visitate il sito della Polizia di stato.
In generale non esiste un “diritto” all’ottenimento del visto, ma un semplice “interesse legittimo”.
Nel caso di diniego di visto Schengen o di visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.
Nel caso di diniego di visto nazionale per motivi familiari, potete fare ricorso, tramite un avvocato, senza limiti di tempo, al Tribunale Ordinario.Per ulteriori informazioni consultate la pagina Diniego di visto.
La decisione di diniego di un visto Schengen e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante un modulo uniforme che trovate nel Codice dei visti.
I motivi del diniego sono comunicati al richiedente anche nel caso di diniego di visto per lungo soggiorno.
Nel caso di diniego di visto Schengen o di visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.
Nel caso di diniego di visto nazionale per motivi familiari, potete fare ricorso, tramite un avvocato, senza limiti di tempo, al Tribunale Ordinario.Per ulteriori informazioni consultate la pagina Diniego di visto.
No, la decisione di diniego non si può cambiare, perché rappresenta la decisione finale presa su quella specifica richiesta di visto. Dopo un diniego, potete presentare una nuova domanda di visto oppure presentare ricorso alle autorità competenti.
Nel caso di diniego di un visto Schengen o visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.
Nel caso di diniego di un visto nazionale per motivi familiari, potete fare ricorso, tramite un avvocato, senza limiti di tempo, al Tribunale Ordinario.
Possono richiedere il visto come familiare di cittadino UE o dello Spazio Economico Europeo i familiari elencati all’art. 2 del Decreto legislativo 30 del 2007.
I documenti da presentare sono:

  • formulario di richiesta di visto (cliccare qui)
  • fotografia recente
  • documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
  • dichiarazione resa dal cittadino della U.E. o dello Spazio Economico Europeo,corredata da un suo documento di identità, con la quale richieda la presenza in Italia del familiare e che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge
  • atti di stato civile od idonea documentazione amministrativa che attesti il legame di parentela
  • in caso di figli minori, consenso al rilascio del visto sottoscritto dall’altro genitore

Consultate il Database Visti “Il visto per l’Italia” per maggiori informazioni.

Uno dei presupposti indispensabili per l’ingresso nello spazio Schengen è la disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento per il periodo di soggiorno previsto.
Per informazioni su questo tema consultate la pagina Ingresso in Italia/mezzi finanziari.
Per informazioni dettagliate, vi consigliamo di rivolgersi all’Ufficio visti della Rappresentanza italiana più vicina.Qui trovate l’elenco delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero

I cittadini di quei Paesi che non sono soggetti a visto di ingresso per brevi periodi, possono soggiornare in Italia e nel territorio dei Paesi Schengen per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180 giorni.

Per ulteriori informazioni consultate il Codice frontiere.

La normativa italiana in materia di visti di ingresso non prevede un visto per matrimonio, quindi la tipologia di visto che dovrete richiedere è per motivi di turismo. Oltre ai requisiti previsti per il rilascio del visto per turismo (database visti) è raccomandabile presentare anche il certificato di avvenute pubblicazioni, per poter dimostrare che lo scopo del viaggio è quello di contrarre matrimonio con un cittadino italiano.

Ogni anno il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) pubblica le norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari in cui vengono riportate informazioni dettagliate sul calendario degli adempimenti da espletare per l’immatricolazione alle Università italiane e alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché alle Scuole di specializzazione non mediche e ad altri corsi.

Per maggiori informazioni visitate il sito del MIUR alla pagina Studenti stranieri.

No. La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria non rientrano fra i documenti considerati idonei a dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento per il periodo di soggiorno in Italia.
Dovete avere garanzie economiche personali o fornite da Istituzioni ed Enti italiani (comprese le Università), da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana.Per maggiori informazioni visitate il sito del MIUR alla pagina Studenti stranieri.
Ogni anno il Governo italiano mette a disposizione borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all’estero per portare a termine studi formali e/o per seguire programmi di studio o ricerca, bilaterali o multilaterali, in Italia.
Tutte le informazioni (l’elenco dei Paesi destinatari delle borse di studio, il bando, la piattaforma web per la candidatura on line, ecc.) si trovano alla pagina Borse di studio offerte dal Governo Italiano a stranieri e cittadini I.R.E.
L’ingresso in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’UE, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale e per lavoro autonomo, avviene prevalentemente nell’ambito delle quote di ingresso stabilite dal cosiddetto “decreto flussi”.
Il datore di lavoro italiano o straniero residente in Italia deve prima di tutto fare richiesta di ‘nulla osta al lavoro’ allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura del territorio dove il lavoratore sarà domiciliato o dove ha luogo la sede di lavoro.
Una volta ottenuto il nulla osta al lavoro, potete rivolgervi alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana per chiedere il visto di ingresso in Italia.
Le categorie di lavoratori che possono entrare in Italia al di fuori del contingente stabilito dai decreti flussi sono elencate all’art. 27 del testo unico sul’immigrazione.Per maggiori informazioni potete consultare la pagina visti, i siti del Ministero dell’Interno e della Polizia di stato.
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia.
Per informazioni su come ottenere il riconoscimento consultate il sito del CIMEA – Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.

Se volete rientrare definitivamente in Italia dopo aver stabilito la vostra residenza all’estero per almeno 12 mesi avete diritto ad agevolazioni doganali e – a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali – a eventuali contributi finanziari.

Per maggiori informazioni consultate il sito web dell’Agenzia delle Dogane e la pagina Rimpatri.

L’agenzia delle dogane ha realizzato una carta doganale dei viaggiatori che contiene le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito e che è consultabile sul sito dell’Agenzia.

E’ una guida di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali che regolano bagagli, cose e animali al seguito del viaggiatore. Uno strumento di aiuto per chi arriva o parte dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari alla dogana. Fornisce inoltre utili informazioni a chi effettua l’acquisto di prodotti tramite internet.

Sorgente dell’articolo: www.esteri.it

ARTICOLI CORRELATI